Sez. 2, Sentenza n. 16493 del 05/08/2005 (Rv. 584303 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - ESTRAZIONE A SORTE | Progetto di divisione - Approvazione con sentenza non definitiva - Successiva - Ordinanza del giudice istruttore relativa al sorteggio e all'assegnazione dei lotti - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Fondamento.
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - ESTRAZIONE A SORTE
Nel procedimento di divisione ereditaria, l'ordinanza con la quale il giudice istruttore, uniformatosi alle statuizioni della sentenza non definitiva che ha approvato il progetto di divisione, provveda al sorteggio e alla assegnazione dei lotti, non è soggetta a ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che è carente dei requisiti formali e sostanziali della sentenza, in quanto costituisce un mero atto esecutivo delle decisioni assunte con la pronuncia non definitiva.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 713 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 713 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Proc. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 786, Cod. Proc. Civ. art. 786, Cod. Proc. Civ. art. 789, Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)