Sez. 2, Sentenza n. 8803 del 13/08/1991 (Rv. 473504 - 01)
Divisione - Divisione giudiziale - Operazioni - Quote e lotti - Estrazione a sorte | Procedimento di divisione ereditaria - Progetto di divisione - Approvazione - Sentenza non definitiva - Sorteggio e assegnazione dei lotti in base alla sentenza - Ordinanza del giudice istruttore - Impugnabilità - Ricorso per Cassazione - Esclusione.
Divisione - Divisione giudiziale - Operazioni - Quote e lotti - Estrazione a sorte
Nel procedimento di divisione ereditaria, l'ordinanza con la quale il giudice istruttore, uniformatosi alle statuizioni della sentenza non definitiva che ha approvato il progetto di divisione, provveda al sorteggio e alla assegnazione dei lotti, non è soggetta a ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento carente dei requisiti formali e sostanziali della sentenza, il quale costituisce un mero atto esecutivo delle decisioni assunte con quella pronuncia non definitiva.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Proc. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 786, Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)