Sez. 4, Sentenza n. 320 del 30/01/1971 Ud. (dep. 29/04/1971) Rv. 117766 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - ESENZIONE DA OBBLIGHI PER SERVIZI DI POLIZIA E DI SOCCORSO - LIMITI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - ESENZIONE DA OBBLIGHI PER SERVIZI DI POLIZIA E DI SOCCORSO - LIMITI.*
I conducenti di autoveicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso debbono, durante l'espletamento dei servizi d'istituto, osservare le comuni regole di prudenza per evitare eventi di danno, nel rispetto del principio del neminem laedere, giacche le esigenze del servizio di polizia e di soccorso non possono prevalere sulla tutela della pubblica incolumita.*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 126, Cod. Strada art. 126
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)