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Sez. 4, Sentenza n. 2190 del 10/06/1982 Ud. (dep. 18/03/1983) Rv. 157893 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - ESENZIONE DA OBBLIGHI PER SERVIZI DI POLIZIA E DI SOCCORSO - LIMITI - OBBLIGO DI COMUNE PRUDENZA - FATTISPECIE: INCIDENTE DI AUTOAMBULANZA.*
Stato
decisa il 1982-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157893-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - ESENZIONE DA OBBLIGHI PER SERVIZI DI POLIZIA E DI SOCCORSO - LIMITI - OBBLIGO DI COMUNE PRUDENZA - FATTISPECIE: INCIDENTE DI AUTOAMBULANZA.*

L'esonero dall'osservanza delle norme relative alla circolazione stradale, di cui all'art. 126 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in tema di circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso, non è estensibile al rispetto delle comuni regole di prudenza; tale esonero, infatti, comporterebbe l'esposizione ad evidente pericolo di quei beni e interessi, vita e incolumità delle persone, tutelati dalla citata disposizione di legge. (fattispecie in tema di omicidio colposo addebitato a titolo di concorso, per velocità non prudenziale, a conducente di autoambulanza in servizio di soccorso scontratasi al semaforo con motocarro). (Conf mass n 105091; (Conf mass n 112048; (Conf mass n 117766; (Conf mass n 133793).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 126, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)