Sez. 5 - , Ordinanza n. 16116 del 28/06/2017 (Rv. 644702 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE | Società di persone - Accertamento di maggior reddito - Socio - Imputazione "pro quota" - Sanzione per infedele dichiarazione - Applicazione - Principio - Ambito applicativo - Socio accomandante - Inclusione - Fondamento - Colpa - Configurabilità - Omesso controllo sull'esattezza dei bilanci della società ex art. 2320 c.c.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE
Il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone, ed imputato al socio ai fini dell'IRPEF, giusta l'art. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973, in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta anche l'applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione prevista dall'art. 46 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale principio si applica anche al socio accomandante di società in accomandita semplice, essendo irrilevante l'estraneità di tale specie di soci all'amministrazione della società, in quanto ad essi è sempre consentito di verificare l'effettivo ammontare degli utili conseguiti; la sanzione non viene, quindi, irrogata all'accomandante sulla base della mera volontarietà, in contrasto con l'elemento della colpevolezza introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, consistendo, nel suo caso, la colpa nell'omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sull'esattezza dei bilanci della società, ai sensi dell'art. 2320, ultimo comma, c.c.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2320 com. 3, DPR 18/12/1997 num. 472 art. 5, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)