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Sez. 5, Sentenza n. 17492 del 09/12/2002 (Rv. 559074 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE | Società di persone - Accertamento di maggior reddito - Socio - Imputazione pro quota - Sanzione per infedele dichiarazione - Applicazione - Principio - Ambito applicativo - Socio accomandante - Inclusione - Fondamento - Colpa - Configurabilità - Omesso controllo sull'esattezza dei bilanci della società ex art. 2320 cod.civ.
Stato
decisa il 2002-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559074-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE

Il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone, ed imputato al socio ai fini dell'IRPEF, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 579, in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta anche l'applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione prevista dall'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Tale principio si applica anche al socio accomandante di società in accomandita semplice, essendo irrilevante l'estraneità di tale specie di soci all'amministrazione della società, in quanto ad essi è sempre consentito di verificare l'effettivo ammontare degli utili conseguiti; la sanzione non viene quindi irrogata all'accomandante sulla base della mera volontarietà, in contrasto con l'elemento della colpevolezza introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, consistendo, nel suo caso, la colpa nell'omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sull'esattezza dei bilanci della società, ai sensi dell'art. 2320, ultimo comma, cod. civ.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Cod. Civ. art. 2320

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)