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Sez. 6, Sentenza n. 511 del 27/01/2000 Cc. (dep. 07/03/2000) Rv. 215656 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Difensore - Avviso di fissazione dell'udienza - Termine di almeno tre giorni prima dell'udienza per la notifica - Computo - Necessità che si tratti di tre giorni liberi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215656-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Il termine di "almeno tre giorni prima" di cui all'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen. - nel quale deve essere notificato all'imputato e al suo difensore l'avviso della data fissata per l'udienza del procedimento di riesame - si deve intendere di "tre giorni liberi e interi" e comprende anche il "dies ad quem", trattandosi di un termine dilatorio che segue la regola generale dettata dal quinto comma dell'art. 172 cod. proc. pen. Il mancato rispetto del termine così computato comporta la nullità dell'ordinanza impugnata, dalla quale, però, non discende la perdita di efficacia della misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)