Sez. 4, Sentenza n. 41186 del 25/06/2004 Cc. (dep. 21/10/2004) Rv. 229902 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - richiesta - termine | Fissazione dell'udienza - Avviso al difensore - Casi di urgenza - Notifica urgente a mezzo del telefono - Modalità - Telefonata seguita dalla conferma mediante telegramma - Inosservanza - Nullità dell'udienza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - richiesta - termine
L'avviso al difensore della data fissata per l'udienza davanti al tribunale del riesame, da comunicarsi almeno tre giorni prima, deve essere effettuato osservando le forme previste per le notifiche, per cui, nei casi di urgenza, può anche procedersi alla notificazione a mezzo del telefono, purché siano rispettate, a pena di nullità, le modalità previste dall'art. 149 cod. proc. pen., che richiede che la telefonata sia ricevuta dal destinatario e che sia confermata mediante telegramma. (Nel caso di specie, la telefonata, sebbene confermata mediante telegramma, non era stata ricevuta, nessuno avendo risposto alla chiamata, per cui la Corte ha dichiarato la nullità dell'udienza camerale tenutasi senza che il difensore ne avesse avuto regolare notifica).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)