Sez. 3, Sentenza n. 4206 del 19/12/1975 (Rv. 378560 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - SUSSISTENZA DI CONTRATTO PRELIMINARE O DEFINITIVO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - SUSSISTENZA DI CONTRATTO PRELIMINARE O DEFINITIVO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Lo stabilire se le parti abbiano inteso dar vita ad un contratto definitivo o rimettere la Costituzione del rapporto giuridico definitivo ad una successiva manifestazione di consenso, dando vita per intanto ad un contratto preliminare, si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice del merito. Tale accertamento intanto e incensurabile in Sede di legittimita, in quanto sia sorretto da una motivazione sufficiente ed immune da vizi logici o da errori giuridici, e sia il risultato di un'interpretazione condotta nel rispetto delle norme di ermeneutica contrattuale, dettate dagli artt 1362 e segg cod civ. (Conf 934/72, mass n 357194).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)