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Sez. 2, Sentenza n. 5405 del 16/10/1979 (Rv. 401993 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO PRELIMINARE OPPURE DI UN CONTRATTO DEFINITIVO - ACCERTAMENTO - POTERE ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE RELATIVA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1979-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401993-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO PRELIMINARE OPPURE DI UN CONTRATTO DEFINITIVO - ACCERTAMENTO - POTERE ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE RELATIVA - CONTENUTO.*

Lo stabilire se le parti abbiano inteso stipulare un contratto preliminare oppure definitivo si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, il quale e pero tenuto, di fronte alla controversia sul punto, a fornire del suo convincimento al riguardo una motivazione coerente dal punto di vista logico ed in armonia con le regole di ermeneutica e con la disciplina legale della materia. (Conf 4206/75, mass n 378560; (Conf 934/72, mass n 357194).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)