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Sez. 3, Sentenza n. 1966 del 04/06/1969 (Rv. 341145 - 01)

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE DIRETTE - OPPOSIZIONE - DEL TERZO IN SEPARAZIONE - LEGITTIMAZIONE - ESTRANEITA AL RAPPORTO DI IMPOSTA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1969-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341145-01

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE DIRETTE - OPPOSIZIONE - DEL TERZO IN SEPARAZIONE - LEGITTIMAZIONE - ESTRANEITA AL RAPPORTO DI IMPOSTA - NECESSITA.*

La disposizione dell'art.207, prima parte, del tu 29 gennaio 1958, n.645, che consente a chiunque pretenda di aver diritto di proprieta sui mobili pignorati dall'esattore, di proporre opposizione a norma dell'art.619 cod.proc.civ., e quella dell'art.220, secondo comma, dello stesso tu, che obbliga l'esattore ad astenersi dal pignoramento o a desistere dal procedimento, quando sia dimostrato che i beni appartengono a persone diverse dal debitore in virtu di titolo anteriore alla pubblicazione o notificazione del ruolo, sono applicabili soltanto a chi sia estraneo al rapporto di imposta e cioe a chi non sia tenuto ne personalmente, per vincolo di solidarieta con il debitore, ne realmente, con i beni colpiti dall'esecuzione a rispondere del debito per cui l'esattore procede.*

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 207 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)