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Sez. 3, Sentenza n. 922 del 30/03/1971 (Rv. 350837 - 01)

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE DIRETTE - OPPOSIZIONE - DEL TERZO IN SEPARAZIONE - AMMISSIBILITA - DEL DEBITORE D'IMPOSTA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350837-01

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE DIRETTE - OPPOSIZIONE - DEL TERZO IN SEPARAZIONE - AMMISSIBILITA - DEL DEBITORE D'IMPOSTA - INAMMISSIBILITA.*

In tema di esecuzione esattoriale, l'opposizione da parte del debitore non e ammessa, perche vietata dall'art 209 DPR 29 gennaio 1958, n 645, mentre e consentita l'opposizione del terzo che persegua la tutela di un proprio diritto pregiudicato dalla esecuzione promossa da altri. (nella specie, per la riscossione coattiva dell'imposta di famiglia il comune aveva proceduto a carico della moglie del contribuente, ritenendola coobbligata al pagamento dell'imposta ai sensi dell'art 115 tu per la finanza locale. L'esecutata proponeva opposizione, deducendo di essere legalmente separata dal marito. L'opposizione, qualificata come opposizione di debitore e non di terzo (trattandosi di persona coobbligata all'imposta) veniva dichiarata inammissibile dai giudici di merito. La suprema Corte ha confermato la decisione, enunciando il principio che precede. (V 2373'69, mass n 341822' 1975'69, mass n 341167' 1966'69, mass n 341145).*

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)