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Sez. 1, Sentenza n. 2177 del 27/05/1977 (Rv. 385901 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO - PER TRIBUTI DIRETTI - NORMATIVA ANTERIORE ALLA LEGGE N 426 DEL 1975 - LIMITAZIONI DEL PRIVILEGIO - RUOLI PRINCIPALI E SUPPLETIVI - LIMITI TEMPORALI.*
Stato
decisa il 1977-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385901-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO - PER TRIBUTI DIRETTI - NORMATIVA ANTERIORE ALLA LEGGE N 426 DEL 1975 - LIMITAZIONI DEL PRIVILEGIO - RUOLI PRINCIPALI E SUPPLETIVI - LIMITI TEMPORALI.*

In tema di privilegio per i crediti dello stato relativi a Tributi diretti (nella specie, imposta di ricchezza mobile ed imposta sulle societa), la disposizione dettata dal primo comma dell'art 2752 cod civ, nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dalla legge 29 luglio 1975 n 426, il quale limita il privilegio stesso ai crediti iscritti nel ruolo principale dell'anno in cui si procede ad esecuzione e nel ruolo dell'anno precedente, fissa un principio di portata generale, con la conseguenza che il secondo comma dello articolo medesimo, il quale, per i ruoli suppletivi, circoscrive il privilegio all'importo dell'ultimo biennio, e, cioe, degli ultimi due periodi d'imposta riportati nei ruoli stessi, va inteso come un'ulteriore limitazione per tale tipo di suolo, in aggiunta a quella di cui al primo comma. (V 1014/74, mass n 368953; (V 957/72, mass n 357233; (V 2317/66, mass n 324522).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 211 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)