Sez. 1, Sentenza n. 957 del 27/03/1972 (Rv. 357233 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO- LIMITAZIONE DEI PRIVILEGI - REGOLAMENTAZIONE DEL CODICE CIVILE - CRITERIO FONDAMENTALE - MODIFICAZIONE EX TU N 645 DEL 1958 - ESCLUSIONE.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO- LIMITAZIONE DEI PRIVILEGI - REGOLAMENTAZIONE DEL CODICE CIVILE - CRITERIO FONDAMENTALE - MODIFICAZIONE EX TU N 645 DEL 1958 - ESCLUSIONE.*
Il criterio fondamentale fissato dal legislatore per la disciplina del privilegio per i crediti di imposta deve essere ricercato nel principio fissato dal primo comma dell'art 2752 cod civ che limita il privilegio in relazione all'iscrizione del tributo nel ruolo principale dell'anno in cui l'esattore procede o interviene nell'esecuzione e nel ruolo dell'anno precedente. Pertanto, la disposizione del secondo comma dello stesso articolo deve essere intesa come una specificazione limitativa del primo comma relativa ai soli ruoli suppletivi, nel senso che, per le imposte in essi riportate, il privilegio e attribuito limitatamente ai ruoli dell'anno in cui l'esattore procede o interviene nell'esecuzione ed ai ruoli dell'anno precedente, limitatamente pero all'importo dell'ultimo biennio, e cioe, degli ultimi due periodi di imposta riportati nei ruoli, quali che siano gli anni di produzione del reddito. Questa disciplina non e stata modificata dall'art 211 del tu 29 gennaio 1958 n 645, il quale, a parte la soppressione della distinzione dei ruoli in principali e suppletivi e la riunione di essi nelle categorie dei ruoli, ordinari, speciali e straordinari, nulla contiene di nuovo rispetto alla regolamentazione del codice civile. (Conf 2317'66, mass n 324522; V 13'63; 899'57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 211 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)