Sez. 1, Ordinanza n. 13178 del 05/06/2006 (Rv. 589958 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA | Garanzia impropria - Nozione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA
Si ha garanzia impropria, che non comporta deroga ai normali criteri di determinazione della competenza, sia quando la responsabilità del convenuto chiamante e quella del chiamato traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse ed è esclusa l'esistenza di ogni legame tra il preteso creditore ed il garante, sia quando il convenuto designa un terzo come responsabile di quanto lamentato dall'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)