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Sez. 1, Ordinanza n. 4090 del 21/02/2007 (Rv. 594284 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Corte d'Appello - Cognizione - Ambito - Obbligo del Comune espropriante - Domanda di garanzia verso il concessionario - Competenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594284-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la competenza in unico grado attribuita al giudice dell'opposizione alla stima, indicato dall'art. 19 l. 22 ottobre 1971 n. 865 nella Corte d'Appello competente per territorio, è circoscritta alla domanda di determinazione dell'indennità dovuta al proprietario del bene espropriato, ma non comprende domande sia pur connesse, ma diverse quanto ai soggetti, al titolo o all'oggetto, come quella diretta contro un soggetto che, in virtù di convenzione con il Comune espropriante, abbia ottenuto la concessione del diritto di superficie sui terreni espropriati per l'attuazione di un peep, e si sia accollato l'onere, nel rapporto interno con l'ente, di corrispondere ai proprietari espropriati le indennità di legge, senza che detta domanda possa ritenersi attratta nella competenza della Corte d'Appello quale domanda di garanzia, essendo fondata su un titolo (convenzione) diverso da quello (espropriazione) fatto valere con la domanda principale.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)