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Sez. 1, Sentenza n. 5010 del 13/10/1995 Cc. (dep. 09/11/1995) Rv. 202679 - 01

Istituti di prevenzione e di pena - (Ordinamento penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Liberazione anticipata - Partecipazione del condannato alla rieducazione - Valutazione frazionata per semestri - Valutazione di fatti ostativi alla concessione del beneficio verificatisi in semestri precedenti - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202679-01

Istituti di prevenzione e di pena - (Ordinamento penitenziario)

Ai fini della concessione della liberazione anticipata (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354), il principio della valutazione frazionata per semestri sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione non comporta il divieto, per il giudice di merito, di considerare come ostativi fatti verificatisi in semestri precedenti o successivi che appaiono indicativi di mancata proficua partecipazione al trattamento per l'intero periodo preso in esame. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma, sottolineando il comportamento radicalmente refrattario ad ogni intervento di riabilitazione tenuto dal ricorrente nei diversi periodi trascorsi presso le comunità terapeutiche, rilevava come la gravità della condotta, nonché la sua reiterazione nel tempo fossero tali da connotare negativamente l'intero periodo, poiché, nonostante la ripetuta fruizione di benefici, il ricorrente aveva dato prova di sostanziale opposizione ad ogni trattamento.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)