Sez. 1, Sentenza n. 711 del 08/04/1970 Ud. (dep. 31/10/1970) Rv. 115580 - 01
IMPUTABILITA -IN GENERE(CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE) - RAPPORTI CON LA COLPEVOLEZZA -INDIPENDENZA DEI DUE CONCETTI - SOGGETTO AD IMPUTABILITA DIMINUITA -INDAGINI SULLA COLPEVOLEZZA - CRITERI ORDINARI.*
IMPUTABILITA -IN GENERE(CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE) - RAPPORTI CON LA COLPEVOLEZZA -INDIPENDENZA DEI DUE CONCETTI - SOGGETTO AD IMPUTABILITA DIMINUITA -INDAGINI SULLA COLPEVOLEZZA - CRITERI ORDINARI.*
Imputabilita e colpevolezza sono istituti ben distinti del diritto penale la prima attiene ad una condizione psichica del soggetto, estrinseca al reato, che rileva ai fini della capacita giuridica penale la seconda, che presuppone la prima, ha riferimento al criterio normativo in base al quale e attribuibile in concreto al soggetto la causalita psichica di una determinata condotta ed inerisce al concetto di reato di cui costituisce l'aspetto soggettivo secondo la fondamentale duplice qualificazione del dolo o della colpa. Dalla indipendenza dei due concetti consegue che il problema relativo alla valutazione della colpevolezza costituisce un superamento logico di quello relativo all'accertamento della imputabilita, di talche quest'ultima valutazione non puo ulteriormente incidere sulla prima. Pertanto l'indagine sulla colpevolezza di un soggetto ad imputabilita diminuita va, di norma, autonomamente operata con gli stessi criteri adottabili nei riguardi del soggetto pienamente capace. (V 102656, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)