Sez. 1, Sentenza n. 682 del 04/02/1986 (Rv. 444241 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - CONTENUTO - DEDUZIONE IN APPELLO DI UN MOTIVO DI ILLEGITTIMITÀ DELL'INGIUNZIONE DIVERSO DA QUELLI FATTI VALERE CON L'ATTO INTRODUTTIVO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD IMPOSTA SUPPLETIVA DI REGISTRO E RELATIVA DECADENZA PER DECORSO DI OLTRE UN ANNO.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - CONTENUTO - DEDUZIONE IN APPELLO DI UN MOTIVO DI ILLEGITTIMITÀ DELL'INGIUNZIONE DIVERSO DA QUELLI FATTI VALERE CON L'ATTO INTRODUTTIVO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD IMPOSTA SUPPLETIVA DI REGISTRO E RELATIVA DECADENZA PER DECORSO DI OLTRE UN ANNO.*
Nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, nel quale l'opponente assume la veste di attore, la deduzione di un motivo d'illegittimità dell'ingiunzione medesima, diverso da quelli fatti valere con l'atto introduttivo (nella specie, decadenza dell'amministrazione finanziaria dal proprio diritto, vertendosi in tema d'imposta suppletiva di registro, per decorso di oltre un anno dal pagamento dell'imposta principale), configura domanda nuova, e, pertanto, resta preclusa in grado d'appello dal divieto posto dall'art. 345 cod. proc. civ.. (V 3902/82, mass n 421849).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 1, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)