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Sez. 1, Sentenza n. 3902 del 29/06/1982 (Rv. 421849 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - NATURA - POSIZIONE PROCESSUALE DELLO OPPONENTE - MUTAMENTO DELLE RAGIONI POSTE A SOSTEGNO DELLA OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITÀ -LIMITI- OPPOSIZIONE PROPOSTA PER LA MANCANZA DI DATA SUL VISTO DEL PRETORE - SUCCESSIVA DEDUZIONE DELL'INDECIFRABILITÀ DELLA FIRMA DELLE STESSE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421849-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - NATURA - POSIZIONE PROCESSUALE DELLO OPPONENTE - MUTAMENTO DELLE RAGIONI POSTE A SOSTEGNO DELLA OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITÀ -LIMITI- OPPOSIZIONE PROPOSTA PER LA MANCANZA DI DATA SUL VISTO DEL PRETORE - SUCCESSIVA DEDUZIONE DELL'INDECIFRABILITÀ DELLA FIRMA DELLE STESSE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nell'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.d. 14 aprile 1910 n. 639, la quale introduce un giudizio di accertamento negativo della legittimità della pretesa della amministrazione, l'opponente ha la veste formale e sostanziale di attore, sicché il successivo mutamento delle ragioni poste a sostegno dell'opposizione medesima è consentito nei limiti in cui la legge processuale consente la modificazione della domanda originaria. Pertanto, con riguardo ad opposizione proposta per denunciare la Mancanza di data, sul visto di esecutorietà apposto dal pretore sull'ingiunzione, deve ritenersi preclusa (salvo che la controparte accetti il contraddittorio in primo grado) la successiva deduzione dell'indecifrabilità della firma del pretore medesimo, perché investe un vizio, non rilevabile d'ufficio, che implica un ampliamento della "causa petendi", con mutamento del tema di indagine e necessità di nuovi accertamento di fatto. (V 74/80, mass n 403445; (V 2732/78, mass n 352120).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 1, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)