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Sez. 1, Sentenza n. 509 del 28/02/1963 (Rv. 260676 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI - AZIONI DERIVANTI DAL CONCORDATO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE.*
Stato
decisa il 1963-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260676-01

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI - AZIONI DERIVANTI DAL CONCORDATO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE.*

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato fallimentare, il fallimento si chiude come procedura e si apre una nuova fase, caratterizzata dall'esigenza di adempiere gli obblighi assunti con il concordato e avente una fisionomia diversa da quella tipica del fallimento ma a questa funzionalmente collegata. Durante lo svolgimento di questa fase non restano soltanto in carica gli organi del fallimento (giudice delegato, curatore e comitato dei creditori) al fine di vigilare sullo adempimento del concordato (art 136, primo comma lf) ma permane la Competenza del tribunale fallimentare per tutte le azioni derivanti dal concordato, tra le quali rientrano quelle dei creditori dirette ad ottenere il pagamento della percentuale concordata, ancorche proposte nei confronti dell'assuntore del concordato, in quanto tali azioni, avendo origine da un atto che S'inserisce nel processo fallimentare, devono ritenersi derivanti dal fallimento.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 136, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)