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Sez. 2, Sentenza n. 11189 del 27/10/1995 (Rv. 494414 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Accertamento successivo dei crediti - Competenza del Tribunale fallimentare - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494414-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE

Con la sentenza di omologazione del concordato, che salva la diversa e limitata funzione di controllo della sua esecuzione, ai sensi dell'art. 136 legge fallimentare, determina la chiusura del fallimento, cessa anche la generale vis attrattiva del tribunale, dovendosi escludere che le funzioni di sorveglianza attribuite dall'art. 137 della legge fallimentare al giudice delegato, al curatore ed al comitato dei creditori sull'adempimento del concordato fallimentare comportino la necessità del protrarsi, per l'accertamento dei crediti dopo l'omologazione, della competenza del tribunale fallimentare, al quale l'art. 24 della legge fallimentare attribuisce la cognizione delle azioni che derivano dalla dichiarazione di fallimento solo in considerazione del fatto che queste azioni sono originate dallo stato di dissesto o comunque influenzate dal fallimento e debbono svolgersi nella procedura fallimentare per assicurare l'unità della esecuzione e la par condicio creditorum (nella specie, nonostante la sentenza di incompetenza pronunciata dal giudice dinnanzi al quale era stato iniziato giudizio di convalida di un sequestro conservativo eseguito nei confronti di società successivamente dichiarata fallita, la causa, essendo nel frattempo intervenuta sentenza di omologazione del concordato, era stata riassunta dinnanzi al giudice dichiaratosi incompetente invece che dinnanzi al tribunale fallimentare; la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta l'individuazione del giudice adito con l'atto di riassunzione).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 136, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 136, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)