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Sez. 3, Sentenza n. 769 del 07/04/1964 (Rv. 301083 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - PRESCRIZIONI BREVI - IN MATERIA DI ASSICURAZIONE - SOSPENSIONE - AVVISO ALL'ASSICURATORE - EFFETTUAZIONE DAL DANNEGGIATO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1964-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301083-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - PRESCRIZIONI BREVI - IN MATERIA DI ASSICURAZIONE - SOSPENSIONE - AVVISO ALL'ASSICURATORE - EFFETTUAZIONE DAL DANNEGGIATO - AMMISSIBILITA.*

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'Azione da questo proposta, che, a norma dell'art. 2952, quarto comma, cod. civ., sospende il corso della prescrizione del diritto all'indennita puo essere effettuata anche dal danneggiato, in via diretta e non surrogatoria, con tutti gli effetti che la legge ad essa ricollega. (Conf. 1978-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)