Sez. 3, Sentenza n. 4426 del 17/05/1997 (Rv. 504485 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Termine ex art. 2952 cod. civ. - Sua sospensione - Per effetto già della sola denuncia di sinistro - Esclusione - Comunicazione, all'assicuratore, della richiesta del danneggiato - Necessità - Comunicazione proveniente dal danneggiato o da un terzo - Rilevanza.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE
La sospensione del termine di cui all'art. 2952, comma quarto, del codice civile, relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, e tale comunicazione è efficace anche se perviene dallo stesso danneggiato, o, addirittura, da un terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)