Sez. 1, Ordinanza n. 1008 del 20/04/1977 Cc. (dep. 14/05/1977) Rv. 135881 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - MOTIVI NON CONTESTUALI ALLA DICHIARAZIONE - PRESENTAZIONE - DEVE AVVENIRE NELLO STESSO TERMINE DI DIECI GIORNI STABILITO PER L'IMPUGNAZIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - MOTIVI NON CONTESTUALI ALLA DICHIARAZIONE - PRESENTAZIONE - DEVE AVVENIRE NELLO STESSO TERMINE DI DIECI GIORNI STABILITO PER L'IMPUGNAZIONE.*
Nel procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione i motivi d'impugnazione possono essere enunciati o nello stesso atto di gravame ovvero successivamente, ma in questa ipotesi devono essere presentati pur sempre entro il termine utile per la impugnazione, ossia nei dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, non essendo applicabili in tale particolare caso le norme del procedimento ordinario che prevedono il termine di venti giorni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)