Sez. 1, Sentenza n. 584 del 19/03/1982 Cc. (dep. 21/04/1982) Rv. 153311 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE E MOTIVI NON CONTESTUALI - TERMINE - COMPUTO.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE E MOTIVI NON CONTESTUALI - TERMINE - COMPUTO.*
Dalla coordinazione degli artt. 199 primo comma, 201 primo comma prima ipotesi cod. proc. pen. e 4 sesto e settimo comma legge 27 dicembre 1956 n. 1423 si evince che, in tema di procedimento di prevenzione, il termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso e dei relativi motivi è unico; esso è strutturalmente identico a quello fissato, per la dichiarazione di impugnazione, dall'art. 199 primo comma e, per l'enunciazione contestuale dei motivi dall'art. 201 primo comma prima ipotesi, con la sola differenza che la sua durata è di dieci giorni e non di tre. (V. In genere sul punto mass. N. 135881 anno 1977; mass. N. 131207 anno 1975; mass. N. 119055 anno 1971; mass. N. 117537 anno 1971).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 com. 1, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 6 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)