Sez. 2, Sentenza n. 551 del 19/02/1976 (Rv. 379206 - 01)
STRADE - AGRARIE - IN GENERE - COSTITUITE EX COLLATIONE PRIVATORUM AGRORUM - COMUNIONE INCIDENTALE - PROVA - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - CONTENUTO - STRADA DESTINATA ALLA VIABILITA INTERNA DI UN SOLO FONDO - ESISTENZA DI UNA VIA AGRARIA COMUNE - ESCLUSIONE.*
STRADE - AGRARIE - IN GENERE - COSTITUITE EX COLLATIONE PRIVATORUM AGRORUM - COMUNIONE INCIDENTALE - PROVA - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - CONTENUTO - STRADA DESTINATA ALLA VIABILITA INTERNA DI UN SOLO FONDO - ESISTENZA DI UNA VIA AGRARIA COMUNE - ESCLUSIONE.*
La comunione delle vie agrarie costituite ex collatione privatorum agrorum puo essere dimostrata, come ogni specie di comunione incidentale, con qualsiasi mezzo di prova e anche, quindi, mediante presunzioni semplici desumibili dalle caratteristiche dei luoghi, dalla obiettiva loro idoneita a soddisfare comuni esigenze connesse alla comunicazione tra i fondi, dalle concrete modalita di utilizzazione della strada da parte dei proprietari confinanti e dalle risultanze catastali. Bene, pertanto, il giudice del merito esclude l'esistenza di una via comune, avendo accertato che essa serve alla viabilita interna di un solo fondo e non alle esigenze di comunicazione dei fondi latistanti o di quelli successivamente attraversati. (Conf 3398/72, mass n 361254).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)