Sez. 2, Sentenza n. 798 del 05/02/1985 (Rv. 438994 - 01)
STRADE - AGRARIE - IN GENERE - PROVA - LIMITAZIONI - INESISTENZA.*
STRADE - AGRARIE - IN GENERE - PROVA - LIMITAZIONI - INESISTENZA.*
La prova relativa alla esistenza di una via agraria può essere data, come quella concernente ogni altra comunione incidentale, con qualsiasi mezzo di prova, e, quindi, mediante prova testimoniale o anche sulla base di presunzioni desumibili dal prolungato e pacifico uso della strada da parte dei proprietari dei fondi al cui servizio essa sia posta, dalle caratteristiche obiettive dei luoghi e dalle esigenze di comunicazione e di coltivazione dei fondi stessi. (Conf 4982/81, mass n 415764; (Conf 1130/81, mass n 411689; (Conf 5263/79, mass n 401856; (Conf 4329/77, mass n 387941; (Conf 551/76, mass n 379206).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)