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Sez. L, Sentenza n. 18277 del 05/08/2010 (Rv. 615035 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Dipendenti di imprese appaltatrici del servizio smaltimento rifiuti - Art. 4 del c.c.n.l. 2 agosto 1995 - Contenuto - Esecuzione in forma specifica - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615035-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti di imprese appaltatrici nel settore dello smaltimento dei rifiuti, nello stabilire che, in caso di risoluzione del rapporto di appalto con la P.A., "il subentrante e le organizzazioni sindacali territoriali e aziendali si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa al passaggio diretto ed immediato dell'impresa cessante", si limita a strutturare le procedure intese a realizzare l'assorbimento del personale proveniente dall'impresa cessata - mediante la previsione di incontri tra imprese ed organizzazioni sindacali per l'individuazione dei dipendenti da inserire nella nuova compagine lavorativa e conseguentemente non è suscettibile di esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. attesa la mancata completa determinazione di tutti gli elementi essenziali del contratto. (Nella specie, relativa ad una vicenda cui era inapplicabile, "ratione temporis", il novellato art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la S.C. ha ritenuto corretta l'interpretazione operata dalla Corte di merito poiché l'attribuzione, ad opera della norma collettiva, ai lavoratori transitati del medesimo trattamento economico già corrisposto dall'impresa cessante avrebbe consentito, al più, di stabilire la categoria e la qualifica dei lavoratori e non anche le mansioni da svolgere e le specifiche modalità della prestazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2932, Legge 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Contr. Coll. 02/08/1995 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)