Sez. L, Sentenza n. 20192 del 03/10/2011 (Rv. 619179 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Ricostruzione della comune intenzione delle parti - Interpretazione letterale - Limiti - Utilizzazione degli altri criteri ermeneutici generali - Ammissibilità - Canone interpretativo previsto dall'art. 1363 cod. civ. - Rilevanza - Sussistenza - Art. 4 del c.c.n.l. 2 agosto 1995 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale - Interpretazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune, la volontà delle parti dev'essere ricostruita in primo luogo attraverso il senso letterale delle parole utilizzate e la loro comune intenzione quale emerga dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto, nonché attraverso la lettura complessiva dell'accordo. Ne consegue che l'art. 4 del c.c.n.l. 2 agosto 1995 dei dipendenti di imprese appaltatrici nel settore dello smaltimento dei rifiuti, nello stabilire che, in caso di risoluzione del rapporto di appalto, "il subentrante e le organizzazioni sindacali territoriali e aziendali si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante", non si limita a prevedere un mero obbligo a trattare, ma introduce un compiuto obbligo di assunzione in quanto attesta la concorde volontà di apprestare lo strumento contrattuale idoneo a garantire la continuità occupazionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 02/08/1995 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)