Sez. U, Sentenza n. 19704 del 13/11/2012 (Rv. 624163 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Responsabilità disciplinare - Inosservanza dell'obbligo di astensione - Elemento del dolo - Necessità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'inosservanza dell'obbligo di astensione ex art. 2, comma primo, lett. c), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, è sanzionata solo se sussiste il dolo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)