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Sez. U, Sentenza n. 15976 del 08/07/2009 (Rv. 608991 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Magistrato del P.M. sottoposto a procedimento penale - Promuovimento di procedimento penale nei confronti del magistrato procedente - Violazione dell'obbligo di astensione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608991-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

Il magistrato del P.M. che, essendo sottoposto a procedimento penale, reagisce sottoponendo a procedimento penale il magistrato che indaga a suo carico, viola l'obbligo di astenersi in presenza di un interesse proprio nel procedimento, imposto dall'art. 323 cod. pen.; detta violazione può assumere rilievo disciplinare anche a prescindere dall'effettiva formulabilità di un giudizio di colpevolezza penale. (In motivazione, la S.C. ha anche chiarito che l'illecito disciplinare "de quo" non è configurabile in relazione alla facoltà del P.M. di astenersi per gravi ragioni di convenienza, prevista dall'art. 52, comma 1, cod. proc. pen., perché l'art. 2, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 109 del 2006 sanziona come illecito disciplinare soltanto la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, sicché in difetto dell'obbligo non v'è neppure l'illecito).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 52, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 bis com. 3, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)