Sez. 1, Sentenza n. 1184 del 22/04/1985 Cc. (dep. 18/11/1985) Rv. 171087 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - ART. 162 BIS COD. PEN. - APPLICABILITÀ A TUTTE LE CONTRAVVENZIONI PUNITE CON PENE ALTERNATIVE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - ART. 162 BIS COD. PEN. - APPLICABILITÀ A TUTTE LE CONTRAVVENZIONI PUNITE CON PENE ALTERNATIVE.*
La disposizione dell'art. 162 bis cod. pen., per il suo carattere generale desumibile anche dal tenore letterale della norma che non pone eccezioni al campo della sua operatività, deve trovare applicazione in ordine a tutte le contravvenzioni punite con pene alternative, siano esse previste dal codice penale o da altre leggi penali speciali. (fattispecie in tema di violazione all'art. 1 d.l. 10 luglio 1982 n. 429 convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, per omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)