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Sez. 3, Sentenza n. 5952 del 24/03/1987 Ud. (dep. 11/05/1987) Rv. 175943 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OBLAZIONE - REATI PUNITI CON PENA ALTERNATIVA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1987-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175943-01

FINANZE E TRIBUTI - OBLAZIONE - REATI PUNITI CON PENA ALTERNATIVA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*

L'art. 14 legge 7 gennaio 1929, n. 4, secondo il quale è ammesso all'oblazione il colpevole di contravvenzione finanziaria per la quale la legge stabilisce "soltanto" la pena dell'ammenda, non rientra nei casi di abrogazione previsti dall'art. 13 d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516. Pertanto, la norma di cui al predetto art. 14 legge n. 4 del 1929, per il suo carattere di specialità, prevale su quella di cui all'art. 162 bis cod. pen., sicché l'oblazione non è consentita per i reati finanziari punibili con la pena alternativa dell'arresto o della ammenda. (Conf mass n 174570; (contra mass n 171087).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 13, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)