Sez. 3, Sentenza n. 833 del 28/03/1966 (Rv. 321665 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - FATTI PACIFICI.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - FATTI PACIFICI.*
In conformita dei principi che regolano la ripartizione dell'Onere della prova, chi agisce per il pagamento del suo credito, assolve all'Onere probatorio a suo carico con la dimostrazione del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto di credito, rapporto che costituisce appunto il fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio, e non e tenuto a provare anche che il debitore non ha pagato, costituendo il pagamento un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore medesimo che l'eccepisca. L'Onere della prova presuppone la contestazione esplicita o quanto meno implicita, dei fatti costitutivi della domanda, dal che deriva che non e necessario fornire la prova dei fatti esplicitamente ammessi o non controversi, salvo che la legge richieda la Forma scritta ad substantiam. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)