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Sez. 3, Sentenza n. 600 del 14/02/1975 (Rv. 373916 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL PAGAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373916-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL PAGAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - LIMITI.*

Il creditore che agisce per ottenere la soddisfazione di un credito e tenuto a provare solo l'esistenza del rapporto e del titolo da cui il credito deriva e non, invece, il fatto dell'inadempimento del debitore, poiche spetta a quest'ultimo la dimostrazione dell'avvenuto pagamento. (V 833/66, mass n 321665; 2635/64, mass n 303966).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)