Sez. 3, Sentenza n. 600 del 14/02/1975 (Rv. 373916 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL PAGAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - LIMITI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL PAGAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - LIMITI.*
Il creditore che agisce per ottenere la soddisfazione di un credito e tenuto a provare solo l'esistenza del rapporto e del titolo da cui il credito deriva e non, invece, il fatto dell'inadempimento del debitore, poiche spetta a quest'ultimo la dimostrazione dell'avvenuto pagamento. (V 833/66, mass n 321665; 2635/64, mass n 303966).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)