diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7929 del 20/03/2023 (Rv. 667276 - 01)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE | Gruppo parlamentare - Assimilabilità ai partiti politici - Esclusione - Esenzione da responsabilità ex art. 6 bis della l. n. 157 del 1999 - Inoperatività. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PARTITI POLITICI - In genere.
Stato
decisa il 2023-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667276-01

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE

In tema di responsabilità dei rappresentanti delle associazioni, poiché i gruppi parlamentari non sono equiparabili ai partiti politici, di cui non rappresentano una mera proiezione parlamentare, deve ritenersi che l'esenzione dalla responsabilità personale prevista dall'art. 6 bis della l. n. 157 del 1999 - con carattere di specialità rispetto al regime previsto dall'art. 38 c.c. - per le obbligazioni assunte dagli amministratori dei partiti politici in relazione alle attività di questi ultimi, non possa trovare applicazione nei confronti di coloro che hanno la rappresentanza dei gruppi parlamentari.

Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740, Legge 03/06/1999 num. 157 art. 6 bis, Costituzione art. 72 com. 3, Costituzione art. 67, Costituzione art. 82 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)