Sez. 1, Sentenza n. 14612 del 23/06/2009 (Rv. 608604 - 01)
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE | Amministratori dei partiti politici - Art. 6 - Bis della legge n. 157 del 1999 - Esonero di responsabilità - Ambito applicativo - Amministratori previsti dallo statuto - Applicabilità - Sussistenza - Assunzione di obbligazioni da parte di altri soggetti - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE
L'art. 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, (aggiunto dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51), nel prevedere l'esonero degli amministratori dei partiti e movimenti politici dalla responsabilità per le obbligazioni contratte in nome e per conto di tali organizzazioni, salvo che abbiano agito con dolo o colpa grave, introduce un regime speciale e di stretta interpretazione, rispetto alla regola generale della responsabilità personale e solidale disciplinata dall'art. 38 cod. civ. per le associazioni non riconosciute. La "ratio" della norma risiede nella volontà del legislatore di non far gravare sull'operatività dei partiti politici le preoccupazioni di carattere personale che potrebbero condizionare l'azione di coloro attraverso i quali essi agiscono, e si giustifica solo in riferimento ai soggetti ai quali fa stabilmente capo la gestione del partito; ne consegue che l'esonero dalla responsabilità opera solo per le obbligazioni assunte, in nome e per conto del partito, da chi operi in una veste tale da poter essere considerato amministratore in base allo statuto dell'ente, mentre continua a rispondere a norma dell'art. 38 cit. chi assume obbligazioni essendo privo di tale veste statutaria.
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1999 num. 157 art. 6 bis, Legge 23/02/2006 num. 51 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 273 art. 39 quaterdecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)