Sez. 3, Sentenza n. 1121 del 16/04/1968 (Rv. 332593 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - OBBLIGO DEL LOCATORE DI MANTENERE LA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - INSUSSISTENZA.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - OBBLIGO DEL LOCATORE DI MANTENERE LA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - INSUSSISTENZA.*
Sotto il regime vincolistico delle locazioni, non possono trovare applicazione gli articoli 1575 n. 2, 1576 e 1577 cod.civ. sull'Obbligo del locatore di mantenere la cosa in buono stato locativo, e il conduttore, pertanto, ove per il rifiuto del locatore, non chieda la risoluzione del contratto e non voglia continuare a godere l'immobile cosi come si trova in conseguenza delle mancate riparazioni, ha la sola possibilita di fare ricorso alla procedura stabilita dall'art.41 della legge 23 maggio 1950, n.253.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1577, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)