Sez. 3, Sentenza n. 2905 del 03/05/1980 (Rv. 406639 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - OPERE NECESSARIE E IMPROROGABILI PER LA CONSERVAZIONE DELL'IMMOBILE - FACOLTA ATTRIBUITE AL CONDUTTORE - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA - ESTENSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - OPERE NECESSARIE E IMPROROGABILI PER LA CONSERVAZIONE DELL'IMMOBILE - FACOLTA ATTRIBUITE AL CONDUTTORE - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA - ESTENSIONE.*
Sono devolute alla Competenza del pretore dall'art 41, legge 23 maggio 1950 n 253, solo quelle controversie concernenti l'Esercizio della facolta del conduttore di procedere direttamente, previa autorizzazione dello stesso giudice, all'esecuzione delle opere sul bene locato in regime vincolistico ed il conseguente diritto di lui di rivalersi delle relative spese, e conseguentemente non quella in cui, senza che neppure dal locatore si invochi la sospensione della sua obbligazione di manutenzione ex art 1575 cod civ a norma del citato art 41, il conduttore chieda l'affermazione giudiziale dell'Obbligo del locatore di provvedere alle riparazioni secondo le norme di diritto comune. (V 4820/77, mass n 388424; (V 1093/71, mass n 351151; (V 4064/68; (V 1121/68, mass n 332593; (V 682/66, mass n 321360; (V 1912/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)