Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14623 del 06/06/2018 (Rv. 649092 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Mediazione - Conferimento incarico - Scadenza del termine - Pregressa ragione di risoluzione per inadempimento - Preclusione relativa domanda in ragione del decorso del detto termine - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
Qualora sia dato mandato ad un mediatore per la ricerca di un acquirente di un immobile, fissandosi, altresì, un termine di efficacia per l'incarico, la sua scadenza non fa venire meno l'interesse di chi abbia conferito il detto incarico ad ottenere l'accertamento della operatività di una pregressa causa di risoluzione del rapporto per grave inadempimento della controparte, potendone derivare conseguenze per lui favorevoli, come la condanna del mediatore stesso al risarcimento del danno ovvero la perdita del diritto alla provvigione; la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento, verificatosi anteriormente al decorso del termine, ha efficacia retroattiva al momento dell'inadempimento e prevale, per la priorità nel tempo dell'operatività dei suoi effetti, rispetto alle altre cause di estinzione del medesimo rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1759
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)