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Sez. 3, Sentenza n. 16110 del 09/07/2009 (Rv. 608801 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE | Diniego di rinnovazione alla prima scadenza ai sensi dell'art. 29 della legge n. 392 del 1978 - Successiva domanda e sentenza di risoluzione per inadempimento anteriormente verificatosi - Ammissibilità - Prevalenza degli effetti della seconda sentenza sulle altre cause di risoluzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608801-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE

La sentenza di accertamento della risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata, quale quello di locazione, per recesso unilaterale di una parte, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., o per diniego di rinnovazione alla prima scadenza, ai sensi dell'art. 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non preclude la pronuncia, in un successivo e distinto giudizio, della sentenza di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento anteriormente verificatosi, la cui domanda ha contenuto e presupposti diversi; tale ultima pronuncia, sebbene di carattere costitutivo, avendo efficacia retroattiva al momento dell'inadempimento (art. 1458 cod. civ.), prevale infatti rispetto alle altre cause di risoluzione del medesimo rapporto contrattuale, per la priorità nel tempo dell'operatività dei suoi effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1458, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)