Sez. 2, Sentenza n. 901 del 21/01/2004 (Rv. 569533 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA | Originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa - Conseguenze - Attenuazione dell'onere probatorio del rivendicante.
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA
L'onere probatorio a carico del rivendicante può ritenersi attenuato (limitandosi perciò alla dimostrazione che il bene conteso abbia formato oggetto del titolo d'acquisto del rivendicante, e che tale titolo prevalga su quello dell'avversario), qualora chi subisce l'azione di rivendica non contesti il titolo di proprietà - proveniente da un comune dante causa - né direttamente, né attraverso la deduzione di un titolo contemporaneo o anteriore atto a contrastarlo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)