Sez. 2, Sentenza n. 13066 del 22/12/1995 (Rv. 495183 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA | Originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa - Attenuazione dell'onere probatorio del rivendicante.
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA
I principi in tema di prova nel giudizio di rivendica non hanno carattere assoluto, ma vanno adeguati alle concrete particolarità delle singole situazioni. Ne consegue che il rigore della prova si attenua allorquando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, bastando, in tal caso, che il rivendicante si limiti a dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita a quella parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)