Sez. 1, Sentenza n. 1618 del 08/05/1976 (Rv. 380385 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ALIMENTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITA - SENTENZE DETERMINATIVE DEGLI ASSEGNI ALIMENTARI E DI MANTENIMENTO - MODIFICABILITA - CONDIZIONI - NUOVE SITUAZIONI DI DIRITTO - RILEVANZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE - LIMITI DELLA REVISIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ALIMENTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITA - SENTENZE DETERMINATIVE DEGLI ASSEGNI ALIMENTARI E DI MANTENIMENTO - MODIFICABILITA - CONDIZIONI - NUOVE SITUAZIONI DI DIRITTO - RILEVANZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE - LIMITI DELLA REVISIONE.*
Le sentenze in tema di fissazione degli assegni alimentari e di mantenimento, a seguito di separazione personale dei coniugi, hanno natura cosiddetta determinativa, nel senso che conservano i loro effetti preclusivi fino a quando, per eventi successivi, non venga a verificarsi un mutamento obiettivo della situazione in esse accertata e tale mutamento non sia riconosciuto da una nuova decisione. Questa modificabilita dei citati provvedimenti non va limitata all'ipotesi della sopravvenienza di nuove situazioni di mero fatto, con la esclusione di quelle di diritto. Ne consegue che il marito tenuto a corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento, in forza di sentenza passata in giudicato, puo chiedere la revisione del predetto Obbligo anche alla stregua della sopravvenuta disciplina giuridica conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n 133 del 13 luglio 1970, la quale ha dato Rilevanza, in proposito, all'indagine sulle condizioni economiche della moglie ed al raffronto con le condizioni del marito; tale revisione, peraltro, vertendosi in tema di disciplina sopravvenuta nei confronti di rapporto in corso di svolgimento, potra aversi solo per gli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, rimanendo fermi quelli anteriormente prodottisi secondo la precedente normativa. (V 2986/71, mass n 354259; (V 1598/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)