Sez. 1, Sentenza n. 2986 del 23/10/1971 (Rv. 354259 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE - SEPARAZIONE CONSENSUALE - DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE - RILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE - SEPARAZIONE CONSENSUALE - DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE - RILEVANZA.*
In seguito alla dichiarazione di illegittimita costituzionale dello art 156, primo comma, cod civ, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza 23 maggio 1966, n 46, nella parte in cui poneva a carico de marito, in regime di separazione consensuale, l'Obbligo di somministrare alla moglie tutto cio che e necessario ai bisogni della vita indipendentemente dalle condizioni economiche di costei, non puo ritenersi completamente cessato l'Obbligo del mantenimento posto a carico del marito a favore della moglie consensualmente separata, ma deve ritenersi soltanto che il giudice, nel determinare se ed in quale misura la moglie possa continuare a mantenere il tenore di vita di cui avrebbe goduto se non fosse cessata la convivenza coniugale - debba tener conto dei mezzi economici di cui essa disponga. (V 977'71, mass n 350927).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)