Sez. 1, Sentenza n. 5517 del 03/11/1995 Cc. (dep. 05/12/1995) Rv. 203026 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Obbligo di motivazione - Peculiarità nel procedimento speciale - Richiesta dell'imputato come forma di ammissione di responsabilità.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere
Nel caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, la richiesta stessa è una forma di ammissione di responsabilità da parte dell'imputato, il quale, implicitamente e volontariamente rinuncia ad avvalersi della presunzione di non colpevolezza, la cui tutela resta affidata al potere del giudice di emettere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. qualora non ricorrano gli estremi. Deve concludersi in tal senso che l'obbligo di motivazione della sentenza va adottato alla peculiarità del rito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 426 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 426 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)