Sez. 1, Sentenza n. 1480 del 24/02/1997 Cc. (dep. 04/04/1997) Rv. 207216 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Obbligo di motivazione - Soddisfacimento - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In presenza di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice adempie all'obbligo di motivazione indicando le ragioni per le quale ritiene conforme a legge la qualificazione giuridica data dalle parti al fatto di reato, assente ogni causa di non punibilità e adeguata l'entità della pena indicata, esulando da tale suo obbligo ogni accertamento, e conseguente motivazione, sulla prova del reato e dei suoi elementi costitutivi, in quanto l'imputato, richiedendo lo speciale rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., ha rinunciato ad ogni contestazione probatoria rispetto a quanto sul punto dedotto dal pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)