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Sez. L, Sentenza n. 4592 del 12/08/1982 (Rv. 422555 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - DECORSO DELLA PRESCRIZIONE - ESERCIZIO DELL'AZIONE DIRETTA A CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - RILEVANZA - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - PROTRAZIONE OLTRE IL TERMINE DI LEGGE - EFFETTI - RINUNCIA TACITA DELL'ISTITUTO ASSICURATORE AD OPPORRE LA PRESCRIZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1982-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422555-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - DECORSO DELLA PRESCRIZIONE - ESERCIZIO DELL'AZIONE DIRETTA A CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - RILEVANZA - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - PROTRAZIONE OLTRE IL TERMINE DI LEGGE - EFFETTI - RINUNCIA TACITA DELL'ISTITUTO ASSICURATORE AD OPPORRE LA PRESCRIZIONE - ESTREMI.*

Ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - che stabilisce un termine di prescrizione triennale, decorrente dal giorno in cui l'attitudine al lavoro sia ridotta in misura corrispondente al minimo indennizzabile, per la proposizione dell'Azione giudiziaria diretta a conseguire le prestazioni assicurative - nessun atto diverso dall'Esercizio di tale Azione può incidere sul decorso della prescrizione stessa (salva la previsione dell'art. 111 secondo comma dello stesso d.P.R. che ne stabilisce la sospensione durante il termine per l'espletamento del procedimento amministrativo di liquidazione) né la protrazione di tale procedimento oltre il termine implica rinuncia tacita da parte dell'istituto assicuratore ad opporre la prescrizione, occorrendo, invero, in relazione all'art. 2937, comma terzo, cod. proc. civ., una situazione di chiara incompatibilità con la volontà di provvedere a tale opposizione, quale non è ravvisabile neanche nella somministrazione di cure all'assicurato, in considerazione delle finalità dell'istituto assicuratore. (V 1154/82, mass n 419038; (V 5535/80, mass n 409399).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 com. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)