Sez. L, Sentenza n. 5535 del 15/10/1980 (Rv. 409399 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - TERMINE PRESCRIZIONALE PREVISTO DALL'ART 112 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI TALE NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - TERMINE PRESCRIZIONALE PREVISTO DALL'ART 112 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI TALE NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 112, comma primo, DPR 30 giugno 1965 n 1124, in riferimento agli artt 3 e 38 cost, in quanto la norma denunciata, nello stabilire il termine triennale di prescrizione non si pone in contrasto con l'art 38 cost, ma assolve l'esigenza dell'istituto assicuratore di essere messo in condizione di iniziare la procedura di accertamento poco dopo l'evento, nonche all'esigenza dell'assicurato di conseguire prontamente le prestazioni; ne viola l'art 3 cost, per disparita di trattamento rispetto ad altre ipotesi di prestazioni assicurative, essendo giustificata dall'esigenza che il diritto all'indennizzo per infortunio sia accertato nel piu breve tempo possibile nell'interesse dello stesso danneggiato e per ovvie ragioni obiettive concernenti la raccolta delle prove. (V 33/77, Corte cost; (V 31/77, Corte cost).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)